IL PRETORE
   Letti gli atti del procedimento  iscritto  al  n.  574/1997,  ruolo
 cont. presso la pretura circondariale di Ascoli Piceno;
                             O s s e r v a
   Con  ricorso  depositato  in  data  4  luglio 1997 Sturba Giulio ha
 proposto opposizione ex art. 11, comma 13, d.P.R. 30  dicembre  1972,
 n.  1035  avverso  il  provvedimento  sindacale  prot. n. 6621 del 25
 febbraio 1997, con il quale il sindaco di Ascoli Piceno ne dichiarava
 la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale
 pubblica sito in  via  Marche  n.  16  di  Ascoli  Piceno,  ai  sensi
 dell'art.  48  legge  regione Marche 3 marzo 1990 n. 9, per non avere
 l'assegnatario stabilmente occupato l'alloggio in questione.
   Il ricorrente sostiene in primis la  nullita'  della  notifica  del
 detto  provvedimento  sindacale  e,  nel  merito,  eccepisce  di aver
 stabilmente abitato l'alloggio assegnatogli, in  quanto  l'abitazione
 sita  nel comune di Roccafluvione, catastalmente intestata a nome del
 ricorrente, sarebbe in realta' di proprieta'  della  figlia,  che  lo
 occupa.
   Il   comune   opposto   ha   replicato   eccependo   la  tardivita'
 dell'opposizione ai sensi  dell'art.  11,  comma  13  del  d.P.R.  n.
 1035/1972,  richiamato  dall'art  47, legge regione Marche n. 9/1990,
 contestando nel merito gli assunti dell'opponente,  chiedendo  infine
 il rigetto dell'istanza.
   All'odierna  udienza,  udite  le  conclusioni  delle parti, ritiene
 questo pretore  di  sollevare  d'ufficio  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  48 legge regione Marche 3 marzo 1990 n. 9,
 il cui comma 2, operando un richiamo per il procedimento all'art.  47
 della   medesima   legge,   ed  in  particolare  al  comma  sesto  di
 quest'ultima norma, stabilisce che al provvedimento del sindaco -  di
 decadenza   dall'assegnazione   dell'alloggio   -  "si  applicano  le
 disposizioni degli ultimi  tre  commi  dell'art.  11  del  d.P.R.  30
 dicembre  1972  n.  1035", per contrasto delle dette disposizioni con
 gli artt. 108 e 117 della Costituzione.
   La Corte costituzionale ha gia', con diverse  pronunce,  dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale di disposizioni analoghe contenute in
 altre leggi regionali (cfr. Corte costituzionale sent. 23 aprile 1998
 n. 133; Corte costituzionale sent. 23 aprile 1998 n. 134).
   Le  norme  regionali  denunciate  da  questo pretore, applicando al
 provvedimento sindacale di decadenza i commi 13, 14 e 15  del  d.P.R.
 n.  1035/1972  (che,  come  e'  noto,  prevedono la giurisdizione del
 giudice  ordinario  e  la  competenza   del   pretore   a   conoscere
 l'opposizione  averso il provvedimento di decadenza dall'assegnazione
 dell'alloggio di  edilizia  economica  e  popolare,  pronunciato  dal
 presidente  dell'istituto  autonomo  case  popolari) illegittimamente
 intervengono in una materia - la tutela giurisdizionale  -  riservata
 alla   legge   dello   Stato,  sottratta  per  contro  alle  potesta'
 legislativa  regionale  prevista  per  le  sole  materie  contemplate
 dall'art.   117   della   Costituzione,  con  conseguente  violazione
 dell'art. 108 della Costituzione.
   Si   ricordi   infatti   che   "secondo   costante   giurisprudenza
 costituzionale,  il legislatore regionale non puo' statuire in ordine
 a  rimedi  giurisdizionali  o  in  ordine   a   poteri   o   facolta'
 dell'autorita'  giudiziaria,  trattandosi  di  materia riservata alla
 competenza della legge statale" (cfr. Corte costituzionale,  sentenza
 23  aprile  1998 n. 133, nello stesso senso v. sentenza nn. 390/1996,
 459/1995, 76/1995, 457/1994, 303/1994, 210/1993).
   Secondo la Corte costituzionale, il principio appena  enunciato  e'
 valido  anche  quando, come nel caso di specie, la legge regionale si
 limiti a richiamare la normativa  statale  che  detta  la  disciplina
 concreta e predispone gli strumenti di tutela giurisdizionale: in tal
 modo   si   attuerebbe   "un'indebita  novazione  della  fonte",  non
 consentita dalla costante giurisprudenza della  Corte  costituzionale
 (cfr. sentenza n. 390/1996).
   L'eccezione di incostituzionalita' e', ad avviso di questo pretore,
 rilevante   agli  effetti  della  decisione  della  controversia.  Si
 presenta  in  primo  luogo  la  questione   della   sussistenza   del
 presupposto  processuale  costituito  dalla giurisdizione del giudice
 ordinario,  questione  che,  alla  luce  della  normativa   regionale
 denunciata,   dovrebbe   trovare  risposta  affermativa,  incontrando
 diversa soluzione alla luce dei principi generali, essendo il difetto
 di giurisdizione rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del
 processo, ai sensi dell'art.  37 c.p.c; l'esito del giudizio  dipende
 inoltre dall'applicabilita' o meno del termine di decadenza previsto,
 per  la proposizione dell'opposizione, dall'art. 11 d.P.R. 1035/1972,
 richiamato dal combinato disposto degli artt. 47, comma 6 e 48, comma
 2, legge regione Marche n. 9/1990.
   Espunta   la   normativa   regionale   denunciata  dall'ordinamento
 giuridico, entrambe le  questioni  avrebbero  una  risposta  diversa,
 ispirata  ai  principi  dettati  dalla  legge  dello stato in tema di
 riparto di giurisdizione e di proposizione di ricorsi in  materia  di
 controversie aventi ad oggetto atti amministrativi.
   Tutte le considerazioni svolte inducono questo pretore a sottoporre
 al vaglio della Corte la questione dell'illegittimita' costituzionale
 dell'art  48,  comma  2, legge regione Marche 3 marzo 1990 n. 9 nella
 parte in cui richiama l'art. 47 della medesima legge,  ritenendo  che
 il  combinato  disposto  delle  citate  disposizioni si presti ad una
 valutazione di non manifesta infondatezza per contrasto con gli artt.
 108 e 117 della Costituzione.